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I bamboccioni - capitolo secondo

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I “bamboccioni” – capitolo secondo –
PUNIBILITA’ DOMESTICA PER REATI DI SCAPOLAGGIO O ZITELLAGGIO

I “bamboccioni” e le “bamboccione”, questo sempre per la “par condicio” tra individui di sessi diversi, dovrebbero, mio avviso, ottemperare a delle norme legali inseribili, dopo un referendum popolare riservato esclusivamente alle coppie anziane, pensionate o meno, nel codice civile. In detta serie – naturalmente sintetica e schematica per meglio comprenderne i significati essenziali – dovrebbero essere chiariti alcuni concetti primari di queste situazioni incresciose. Il “bamboccione”, di conseguenza, dovrebbe essere considerato alla stregua di uno che non rispetta le leggi essenziali dello stato e della Chiesa. Certo che nelle Sacre Scritture viene comunicato, come in una e – mail, che Iddio ha detto “…Andate e moltiplicatevi!”, anche se non è specificato chiaramente il concetto matrimoniale, cioè “…Andate e moltiplicatevi, ma solo dopo che vi siete sposati.” E qui le interpretazioni potrebbero diventare molteplici e di svariata entità. Potremmo anche parlare di matrimonio coatto. Cioè i genitori, dopo aver tenuto in casa il figlio quasi quarantenne, ad un certo punto lo convocano e gli comunicano che deve andare a fare in cu…stodia cautelare da qualche altra parte. Ma poi viene il dubbio, specialmente alla mamma chioccia, che ancora non ha tagliato il cordone ombelicale che lo lega al figlio da oltre un terzo di secolo. “…E se mi figlio incontra una bambocciona di pari età, di pari condizione socio-economica, di pari cu…ltura cu…linaria, di pari esperienza della conduzione della casa, che non sa fare in cu…cina, che non sa cu…cire, che non sa cu…ocere nemmeno un uovo sodo???” Ed è proprio allora che la buona mammetta del buon “bamboccione”, decide che anche lei, e quindi anche suo marito per riflesso, si devono tenere il bambino quasi quarantenne in casa.
Articolo 1 – ogni bamboccione che ha superato i 30 anni deve avere un suo tetto abbandonando quelle materne.
Articolo 2 - fino a che restano in casa paterna e materna i bamboccioni devono contribuire in solido al sostentamento della famiglie specialmente se i genitori sono pensionati dello stato.
Articolo 3 – i figli ultratrentenne, di sesso maschile, femminile e dubbio, devono provvedere a collaborare ai lavori domestici, lavare e spandere i panni sporchi che come dice il vecchio proverbio si lavano in famiglia, lavare ed asciugare i piatti almeno nei giorni dispari, cucinare quattro giorni la settimana, con esclusione della domenica, per non rovinare la giornata festiva al papà che sono quindici anni che aspetta di mangiare un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino, come descritta nel precedente capitolo, rifare i letti e scopare ogni mattina in casa, mentre di notte possono andare a scopare dove gli pare e piace.
Articolo 4 – i “bamboccioni” e le “bamboccione” devono riprendere l’antica e classica nomenclatura di “scapoli” e “nubili” o zitelli e zitelle, abbandonando definitivamente il barbaro nomignolo di “single”.
Articolo 5 – in casa bisogna mangiare quello che dice il capofamiglia e se al figlio maggiorenne già da una ventina d’anni non garba, che vada a mangiare in rosticceria.
Articolo 6 – le leccornie di nuova generazione (patatine, pop corn, crepes, pizzette varie, tramezzini e maionese) devono essere abolite dal menù quotidiano della coppia anziana a vantaggio dell’antica cucina tradizionale del Cilento ( maccaruni cu’ li fasuli e la cotena re porco, pasta cu li patane, alagane e ciciri, fusiddi cu’ lu’ crestato, ravaiuoli ‘mbuttunati re prusutto e re ricotta, e chi cchiù ne teni cchiù ne metti…).
Articolo 7 – i figli ultratrentenni devono costituire un comitato cittadino permanente per la costituzione di una famiglia tradizionale, solida e stabile.
Articolo 8 - le figlie femmine, in appendice definite zitelle se di età superiore ai 30 anni, devono incentivare con ogni mezzo (vedi silicone) le proprie possibilità di attrazione sessuale verso il maschio ai fini di una “nobilis captatio coniugalis” di quasi ciceroniana reminiscenza.
Articolo 9 – all’atto del matrimonio religioso, l’officiante ufficiale dia una doppia dosa di benedizione e novelli( si fa solo per dire…) sposi.
Articolo 10 - all’atto del matrimonio civile in municipio il sindaco faccia uno sconto eccezionale del 20 per cento ed esoneri la coppia di votare per il suo partito alle prossime elezioni amministrative.
Ed a questo punto ci fermiamo l numero dieci per non superare, per rispetto, i Dieci Comandamenti. Arrivederci alla prossima puntata.

Catello Nastro

 Ignazio - 13/07/2008 23:34:00 [ leggi altri commenti di Ignazio » ]

Non ho parole....

 ly - 13/07/2008 18:50:00 [ leggi altri commenti di ly » ]

Cielo.... trovo terribile il nr.8
Ly

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